Marcatura CE

In Europa, per poter essere immesso sul mercato, un materiale da costruzione deve seguire una serie di prescrizioni contenute nel Regolamento 305/2011 UE e relative norme correlate.

Tale regolamento raccoglie le regole da rispettare per apporre la marcatura CE sui prodotti da costruzione e le corrette modalità di comunicazione al mercato delle prestazioni di tali prodotti. Al fine della tutela del consumatore e della corretta circolazione nel territorio comunitario delle merci, i prodotti da costruzione debbono indicare in modo uniforme, univoco e standardizzato, le caratteristiche essenziali del prodotto rispetto ai requisiti di base che l’opera finale dovrà avere (stabilità, sicurezza all’incendio, risparmio energetico, etc.). La certificazione CE può essere richiesta solo dopo aver ricevuto la Certificazione ETA e può essere rilasciata secondo due casistiche:
  • Il prodotto da costruzione è coperto da norma armonizzata, cioè esiste a livello europeo un documento che specifica quali sono le caratteristiche essenziali del prodotto, come devono essere testate e come devono essere comunicate sul mercato. Nel seguente caso il prodotto ha l’obbligo di marcatura CE. Lo stesso prodotto dovrà quindi essere venduto riportando sull’etichetta la marcatura relativa e dovrà sempre essere accompagnato da una Dichiarazione di Prestazione (DoP), cioè da un documento che ne riporti le caratteristiche essenziali. Le informazioni contenute nella DoP hanno garanzia di conformità, dal momento che vengono definite da procedure standardizzate in base a norme armonizzate riconosciute a livello europeo.
  • Il prodotto da costruzione non è coperto da norma armonizzata e non ha quindi obbligo di marcatura CE. In questo caso il prodotto può ugualmente essere dotato della marcatura su base volontaria. Questo processo avviene tramite l’ottenimento di un ETA. È questo il caso dei sistemi di isolamento per i quali, a livello europeo, non è ancora presente una norma armonizzata di prodotto ed è in elaborazione il progetto di norma prEN 17237 “Thermal Insulation products for buildings – External thermal insulation – Specification”. Il progetto non è ancora concluso e la norma armonizzata non ancora pubblicata. Pertanto, per poter sviluppare sistemi di isolamento termico con marcatura CE su base volontaria, è necessario l’ottenimento della Certificazione ETA di sistema
La marcatura CE prevede il controllo della costanza della prestazione attraverso un insieme di verifiche e prove atte a garantire che le caratteristiche dei prodotti costituenti il sistema corrispondano a quelle del sistema testato inizialmente.
La prestazione di un prodotto dichiarata dal produttore nella DoP deve rimanere costante a livello produttivo e nel tempo. Per garantire ciò, il Regolamento 305/2011 definisce e descrive 5 diversi sistemi per valutare la costanza della prestazione (AVCP, Assessment and Verification of Constancy of Performance) con differenti gradi di coinvolgimento degli Organismi terzi in base alla pertinente specifica tecnica. Tutti i sistemi prevedono verifiche ispettive periodiche presso il produttore, anche da parte di Organismi Notificati, che garantiscono che la prestazione dei prodotti sia conforme e costante a quella degli elementi testati nell’ETA. Gli Organismi Notificati sono laboratori appositamente accreditati per svolgere questo ruolo. Per i sistemi di isolamento, i sistemi AVCP previsti sono: 1 e 2+. I due sistemi si differenziano tra loro per una differente modalità di controllo ma entrambi prevedono l’ispezione iniziale, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continuativa del controllo della produzione in fabbrica da parte di Organismi Notificati terzi. La severità di un sistema AVCP si esprime in diverse attività di controllo sulla base delle implicazioni del prodotto sulla salute e sicurezza e sulla particolare natura del processo di produzione del prodotto stesso.

Si ricade nell’obbligo dell’uno o dell’altro sistema a seconda del fatto che esista e sia identificabile una fase della produzione da cui dipende direttamente la reazione al fuoco del sistema (ad esempio l’aggiunta di ritardanti di fiamma). Se questa fase è chiaramente identificabile, allora ricade nel sistema
1, altrimenti nel 2+.
Caratterizzato il sistema e attestata la costanza della prestazione, il fabbricante può redigere la DoP, dichiarando le caratteristiche del prodotto e attribuendosi la responsabilità della conformità del sistema alle prestazioni dichiarate. La DoP deve sempre essere messa a disposizione dell’acquirente del sistema, in forma cartacea o via web. Una volta prodotta una DoP conforme al Regolamento 305/2011, il detentore del sistema può immetterlo sul mercato apponendo la marcatura CE. I contenuti della DoP costituiscono la “carta
di identità” del sistema di isolamento dotato di
marcatura CE ed ETA. La DoP è infatti il documento che accompagna il sistema venduto ed è ciò che può essere controllato al suo arrivo in cantiere.
Sulla base dei test realizzati presso l’ITC CNR e ai requisiti definiti dal Regolamento  305/2011, il sistema Isolareflex ha ottenuto i seguenti risultati contenuti nella DoP:

Prestazioni dichiarate sulla base dei test eseguiti

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